Art. 5.

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di ordinamento professionale).

      1. All'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli avvocati specialisti, oltre ad essere iscritti all'albo degli avvocati, sono iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti relativo al proprio settore di specializzazione, di cui all'articolo 16».

      2. Dopo l'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - 1. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista nei rami del diritto individuati dal Consiglio nazionale forense (CNF) secondo modalità stabilite con apposito regolamento, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CNF, sentite le associazioni forensi.
      2. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all'iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      3. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione.
      4. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.
      5. È vietato l'uso del termine "specialista" o "specializzato" da parte di coloro

 

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che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nel comma 1».

      3. La lettera a) dell'articolo 14 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituita dalla seguente:

          «a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali degli elenchi degli avvocati specialisti e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, negli elenchi e nei registri medesimi;».

      4. Dopo il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Per ogni tribunale civile e penale sono inoltre istituiti gli elenchi degli avvocati specialisti, nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF».

      5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Il Consiglio dell'ordine degli avvocati procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi e degli elenchi di cui ai commi primo e secondo e alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti».

 

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